Secondo normative e leggi vigenti, tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche.
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sono affidati al responsabile dell’impianto termico. Il responsabile della manutenzione dell’impianto termico è l’occupante dell’immobile. In genere, il proprietario. Nel caso di impianto termico centralizzato (quindi dove non siano presenti impianti termo-autonomi), il responsabile è l’amministratore di condominio che può trasferire l'onere al “terzo responsabile”.
Periodicamente, si dovranno effettuare due tipi di verifiche:
1. la manutenzione: insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia.
Le frequenze per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente vengono riportate dal fabbricante degli apparecchi, la periodicità della manutenzione è quindi fissata dal fabbricante e riportata nel libretto di istruzioni. Normalmente ogni anno.
A fine controlli, il manutentore rilascia un report sulle verifiche e compila il libretto di impianto nelle parti pertinenti.
2. il controllo dell’efficienza energetica (o prova fumi o bollino blu verde).
Il controllo dell'efficienza energetica dell’impianto, compresa la redazione del rapporto di controllo, è obbligatorio e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, con una cadenza che varia in base alla potenza e alle diverse disposizioni regionali, in linea di massima per impianti domestici ogni 2 anni.